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Decreto “Super Green Pass”

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 il Decreto legge n. 172/2021, c.d. Decreto Super Green Pass, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Il Decreto introduce nuove disposizioni in tema di obbligo vaccinale, istituisce il c.d. Green pass rafforzato cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione che diventa necessario dal 6/12/2021 al 15/01/2022 anche in zona bianca per l’accesso a determinati luoghi.

Per l’accesso ai luoghi di lavoro rimane invece valido il Green pass “semplice” compreso quello rilasciato a seguito di test antigenico rapido o molecolare. Il nuovo Decreto riduce inoltre la durata della validità della certificazione verde rilasciata a completamento del ciclo vaccinale primario (1^ e 2^ dose) o dalla somministrazione del richiamo (3^ dose) da 12 a 9 mesi. Rimane invece di 6 mesi la durata del certificato Green pass in caso di avvenuta guarigione da Covid 19.

Estensione a nuove categorie Il Decreto introduce con decorrenza dal 15/12/2021 l’obbligo vaccinale per nuove categorie quali:

  • personale amministrativo della sanità;
  • docenti e personale amministrativo della scuola;
  • militari;
  • forze di polizia, personale del soccorso pubblico.

Il Decreto specifica che l’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e a decorrere dal 15/12/2021 la c.d. terza dose nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute.
Quindi nel caso di personale mai vaccinato questo, obbligato a vaccinarsi, dovrà avviare le procedure di vaccinazione.
Il personale già vaccinato dovrà invece effettuare l’intero ciclo vaccinale, ivi inclusa la terza dose, nel rispetto delle tempistiche definite dalle indicazioni ministeriali e dentro i termini di validità delle certificazioni verdi. Per quanto concerne le scuole, il controllo del personale sarà responsabilità del dirigente scolastico.

“La durata della validità della certificazione verde rilasciata a completamento del ciclo vaccinale primario (1^ e 2^ dose) o dalla somministrazione del richiamo (3^ dose) è di 9 mesi. Rimane invece di 6 mesi la durata del certificato Green pass in caso di avvenuta guarigione da Covid 19.”

Nel caso in cui al controllo non risulti la vaccinazione o la richiesta di vaccinazione, l’interessato deve essere invitato a produrre entro i 5 giorni successivi la relativa documentazione (eventualmente anche attestante condizioni di esenzione dall’obbligo). Ove venga prodotta richiesta di vaccinazione questa dovrà prevedere la relativa somministrazione entro i 20 giorni successivi all’invito (in tal caso l’interessato dovrà comunicare l’avvenuta vaccinazione entro i tre giorni dalla somministrazione).

Nel caso in cui a seguito dell’invito venga accertato l’inadempimento all’obbligo vaccinale, verrà data comunicazione scritta all’interessato e ciò determinerà l’immediata sospensione del servizio, senza provvedimenti disciplinari, con sospensione della retribuzione e di qualsiasi altro emolumento dovuto da contratto, con diritto alla conservazione del posto. Il provvedimento di sospensione permane fino a che l’interessato non comunichi l’inizio o il completamento del ciclo vaccinale primario o la somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di 6 mesi a partire dal 15 dicembre 2021.
Il Decreto impone ai dirigenti scolastici di provvedere alla sostituzione del personale docente sospeso con assunzioni di personale con contratti a tempo determinato. Lo stesso Decreto prevede che tali contratti si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa con l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
Il nostro Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Catania, 1 dicembre 2021